verifica della condizione di reciprocità in materia immobiliare e societaria a sensi dell’art. 16, preleggi, con riferimento alle persone fisiche straniere non regolarmente soggiornanti in Italia ed alle persone giuridiche straniere.


 

Sono dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:

 

1.      i cittadini degli Stati membri della C.E.E. in applicazione dell'art. 52 del Trattato di Roma, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 21 giugno 1974;

2.      i cittadini dei Paesi E.F.T.A. in attuazione degli articoli 31-33-34 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Si ricorda ad ogni utile fine che hanno sottoscritto il predetto Accordo, oltre agli Stati membri della C.E.E., l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia;

3.      gli apolidi, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione relativa allo status di apolide, adottata a New York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni;

4.      i rifugiati, in applicazione dell'art. 7 par. 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo Statuto dei Rifugiati, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, , sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni.

 

5.   Persone fisiche  soggiornanti, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari, sono soggette alla disciplina della L. 06.03.1998, n. 40, ora trasfusa nel T.U. sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, emanato con D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 ed il Regolamento di attuazione (D.P.R. 31.08.1999, n. 394).

 

 

Nella redazione dell'elenco relativo alla condizione di reciprocità in materia di acquisti immobiliari non vengono fornite indicazioni in merito ai mutui ipotecari che, ove non diversamente indicato, non necessitano di una ulteriore verifica della condizione di reciprocità, essendo tali atti collegati alle operazioni di acquisto;

 


ALBANIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità con la sola eccezione del terreno agricolo e forestale sul quale non è riconosciuta la piena proprietà al cittadino straniero. E' altresì esclusa la possibilità di acquistare terreni di valore archeologico, storico, artistico, giardini demaniali nonché riserve di flora e fauna e terreni di particolare valore ambientale.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità


ALGERIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità limitatamente ai beni immobili di proprietà di persone fisiche o giuridiche di diritto privato.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità solo per le Società per Azioni.


ANGOLA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ANTILLE OLANDESI

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ARABIA SAUDITA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ARGENTINA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ARMENIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità con la sola eccezione dei terreni.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


AUSTRALIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


BAHAMAS

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica, mentre non è verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica.

È verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica purché questa non abbia interessi in proprietà immobiliari situate in Italia, salvo che mediante la detenzione di leasing di proprietà per uso ufficio.

 


BANGLADESH

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


BELIZE

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


BENIN

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

dato non disponibile.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


BELARUS

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


BOLIVIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.


BOSNIA ED ERZEGOVINA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


BRASILE

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne i beni immobili urbani per i quali non sono previste riserve; la stessa condizione vale per gli acquisti a titolo gratuito (donazioni);

è verificata la condizione di reciprocità, fino ad un limite massimo di cento ettari, per quanto concerne i beni immobili rurali.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità solo con conferimenti provenienti dall'estero.

 


BULGARIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità con le seguenti eccezioni:

a) persone fisiche: è verificata la condizione di reciprocità solo in caso di acquisto per successione ereditaria; ove il bene oggetto della successione fosse un terreno (agricolo o non) esso dovrebbe essere alienato entro 3 anni dall'acquisizione dell'eredità.

b) persone giuridiche: è verificata la condizione di reciprocità solo in caso di eredità testamentaria e con l'esclusione dei terreni.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


BURKINA FASO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


BURUNDI

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


CAMERUN

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


CANADA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di immobili ad uso abitativo in zona urbana;

E' verificata la condizione di reciprocità per gli acquisti a titolo gratuito sia con atti inter vivos che mortis causa.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità in tutti i settori economici ad eccezione di quello finanziario dove la legge prevede limiti alla proprietà azionaria straniera;

le cariche sociali possono essere ricoperte da stranieri che non possono comunque detenere la maggioranza nel Consiglio d'Amministrazione.

 


CAPO VERDE

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


REPUBBLICA CECA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità per le persone giuridiche straniere con una sede in Italia.

È verificata la condizione di reciprocità per il coniuge straniero, anche se non residente, di cittadino italiano a condizione che l'immobile sia di proprietà comune;

È verificata la condizione di reciprocità per lo straniero non residente in caso di:

a) successione ereditaria;
b) permuta per bene di valore equivalente;
c) acquisti per accessione;

non è verificata la condizione di reciprocità negli altri casi.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


CILE

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


CINA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


CIPRO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità limitatamente all'acquisto di un solo bene immobile (casa oppure terreno edificabile) da destinare esclusivamente ad uso abitativo; è altresì richiesto che il pagamento dell'immobile avvenga con capitali importati dall'estero ovvero depositati in conti in valuta estera.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità con una partecipazione di capitale straniero fino al 100% in tutti i settori tranne che in quello bancario dove è ammessa una partecipazione straniera sino al 50%.

 


COLOMBIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità con le seguenti eccezioni e limitazioni:

a) non è verificata la condizione di reciprocità nei servizi pubblici, e nei settori di trattamento dei rifiuti tossici e risorse naturali non rinnovabili;

b) è verificata la condizione di reciprocità negli istituti finanziari con una partecipazione straniera non superiore al 10%;

è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazione, per l'assunzione di cariche sociali.

 


REPUBBLICA DEL CONGO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità;

è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali, salvo l'obbligo di residenza per l'Amministratore Unico e l'Amministratore Delegato.

 


COREA DEL SUD

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


COSTA D'AVORIO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


COSTA RICA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


CROAZIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità solo in caso di acquisti per successione ereditaria.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


CUBA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


REPUBBLICA DOMINICANA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di un primo immobile che non ecceda la superficie di 2.000 m.q.;

è verificata la condizione di reciprocità, anche per acquisti successivi, se effettuati da parte di:

- coniuge di cittadino domenicano e genitore di figlio(a) nato(a) nella Repubblica Domenicana;
- banche commerciali, finanziarie o istituti di credito stranieri legalmente radicati nel Paese;
- compagnie, società o associazioni costituite o stabilitesi nel Paese, ma a condizione che la quota straniera non superiore al 49%;
- chi acquisti per usucapione o successione ereditaria.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione di capitale straniero fino al 100%, in tutti i settori tranne che in quello turistico, finanziario ed agricolo, dove è ammessa una partecipazione straniera non superiore al 49%;

 


ECUADOR

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica:

è verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica straniera che abbia una sede in Italia.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità;

non è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche sociali.

 


EGITTO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità per le persone fisiche o giuridiche limitatamente all'acquisto di due unità immobiliari, da destinare ad uso abitativo; la superficie di ciascuno dei beni non può eccedere i 4.000 mq. Rimangono esclusi da tale possibilità i beni considerati monumenti storici.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità nei settori dell'industria, agricoltura, edilizia ed ingegneria, trasporti, assicurazioni e transazioni di titoli in borsa dove è possibile costituire società con partecipazione di capitale estero fino al 100%, così come è possibile assumere, in seno ad esse, tutte le cariche amministrative. La partecipazione di uno straniero ad una società locale non dà diritto al permesso di soggiorno nel Paese sempre che questi non ricopra nella società una carica che richieda la sua presenza.

è verificata la condizione di reciprocità nei settori commerciali con una partecipazione non superiore al 49%; in tali settori non è consentito ricoprire le cariche di Presidente o di Amministratore Unico;

le filiali di società estere non possono esercitare attività commerciali ne' stipulare contratti commerciali ma si debbono limitare allo sviluppo di ricerche di mercato a favore delle società madri.

 


EL SALVADOR

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


EMIRATI ARABI UNITI

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità solo in associazione con partners locali che detengano la maggioranza del capitale sociale;

è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Amministratore Unico, Membro del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Delegato da parte di una persona fisica straniera;

non è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Amministratore Unico, Membro del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Delegato da parte di una persona giuridica straniera.

 


ERITREA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


ESTONIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ETIOPIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


FILIPPINE

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità, senza limitazioni, per quanto riguarda gli appartamenti;

è verificata la condizione di reciprocità, limitatamente alla quota del 40%, qualora dell'immobile faccia parte anche del terreno; rispettando tale limitazione è possibile anche l'acquisto di ville a schiera, purché a suolo indiviso;

è verificata la condizione di reciprocità, anche per il terreno, in caso di successione ereditaria.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità, con un apporto non superiore al 40%, nei settori commerciale, artigianale e di servizi, mentre non è verificata negli altri settori;

non è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione di cariche sociali.

 


GABON

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


GEORGIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


GHANA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica;

è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di un bene immobile che sia parte del capitale di una società, registrata in Italia, anche se l'acquisto è fatto con capitale straniero.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


GIAMAICA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


GIAPPONE

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


GIORDANIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità per gli immobili situati su terreni urbani (o comunque su terreni sottoposti a piani regolatori) purché destinati ad uso abitativo o finalizzati all'esercizio di un'attività economica.

E' verificata la condizione di reciprocità in caso di successione ereditaria.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità per le società di persone e/o di capitali, così come per l'assunzione delle cariche sociali, ad eccezione delle sotto indicate società in cui allo straniero è consentita una partecipazione di capitale non superiore al 50%:

-a) appalti di costruzioni;
-b) commercio e servizi commerciali;
-c) settore minerario.

 


GUATEMALA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità con l’esclusione dei beni ubicati lungo la fascia territoriale di confine, per una larghezza di 15 Km, e lungo la fascia litoranea, per una larghezza di 3 Km.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA’:

E' verificata la condizione di reciprocità con l’unica limitazione che, nelle S.p.A., i componenti del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, se stranieri, siano residenti in Italia.

 


GUINEA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


HAITI

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


HONG KONG

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


INDIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione di capitale straniero fino al 100%, nelle società la cui produzione sia totalmente destinata all'esportazione;

è verificata la condizione di reciprocità, con un apporto non superiore al 51%, in società la cui produzione non sia totalmente destinata all'esportazione;

non è verificata la condizione di reciprocità nei seguenti settori industriali: carbone, oli minerali, attività minerarie varie;

è verificata la condizione di reciprocità per quanto riguarda l'assunzione di cariche sociali.

 


INDONESIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità solo in caso di "Joint-venture", nella quale è altresì consentita l'assunzione di cariche sociali da parte dello straniero.

 


IRAN

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità solo per gli acquisti per successione ereditaria.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità con la sola eccezione della "Joint-venture" nella quale è possibile una partecipazione di capitale straniero non superiore al 49%.

È verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche di membro del Consiglio Amministrativo nelle S.R.L., sempre che nello Statuto della società sia prevista l'elezione di non soci.

È verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche di membro del Consiglio Amministrativo nelle S.P.A., subordinatamente al possesso di azioni nella stessa società.

 


IRAQ

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


ISOLA DI MAN

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE D1/PARTECIPAZIONE A SOCIETA’:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ISOLE VERGINI BRITANNICHE

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE D1/PARTECIPAZIONE A SOCIETA’:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ISRAELE

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ISOLE DEL CANALE O NORMANNE

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità, solo per l'acquisto di appartamenti od edifici residenziali, da parte di una persona fisica che non svolga attività economiche in Italia;

È verificata la condizione di reciprocità, anche per l'acquisto di beni immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica, da parte di una persona fisica o giuridica che svolga un'attività economica in Italia.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


KAZAKISTAN

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.


KENIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità;

È verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche sociali tranne che per quella di Amministratore Delegato.


KUWAIT

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità nelle Società in Nome Collettivo, nelle Società in Accomandita Semplice ed in Accomandita per Azioni purché tali società non operino nei settori bancario, assicurativo e di investimento e purché alle stesse partecipi un partner italiano che detenga almeno il 51% del capitale;

Non è verificata la condizione di reciprocità nelle Società per Azioni.

 


LAOS

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità;

È verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche di Amministratore Unico, di membro del C.d.A. e di Amministratore Delegato.

 

 


LETTONIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità limitatamente agli acquisti di case ed appartamenti;

Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di terreni.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità;

 


LIBANO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI e COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Si considera verificata la condizione di reciprocità in virtù dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo fatto a Beirut il 7 novembre 1997 (Legge 28 ottobre 1999, n.431)

 


LIBERIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità sia per quanto riguarda gli atti inter vivos che mortis causa;

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità;

È verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione, all'interno di società italiane, delle cariche di Amministratore Unico, Membro del C.d.A. o Amministratore Delegato.

 


LIBIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


LITUANIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


MACEDONIA (ex Repubblica Jugoslava di)

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica;

È verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica che svolga attività economica in Italia.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


MADAGASCAR

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità sia per gli acquisti a titolo oneroso che per quelli a titolo gratuito.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità senza limitazioni, anche per quanto concerne le cariche sociali, a condizione che la società stessa non sia titolare di beni immobili;

È verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione straniera non superiore al 49%, qualora la società stessa sia titolare di beni immobili. Tale limite del 49% andrà altresì osservato per quanto concerne le cariche sociali.

 


MALAYSIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione di capitale straniero che può arrivare anche al 100%, in tutti i settori tranne che nelle piccole e medie imprese che si occupano di "imballaggio di carta e plastica, componenti di riempimento di pre-formati in plastica, timbratura e placcatura, finimenti metallici, stampaggio e corazzatura in acciaio", nelle quali il capitale straniero non può eccedere il 70%;

è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche sociali a condizione che almeno due membri del Consiglio d'Amministrazione siano residenti in Italia.

 


MALI

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


MALTA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità, per l'acquisto di un solo bene immobile, a condizione che l'acquisto stesso sia effettuato con fondi provenienti dall'estero.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità con la sola eccezione dei seguenti settori di attività: commercio all'ingrosso ed al dettaglio - immobiliare - agenzie di viaggio.

 


MAROCCO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità per gli immobili situati in perimetri urbani:

Non è verificata la condizione di reciprocità per i terreni agricoli;

Non è verificata la condizione di reciprocità in caso di acquisti per successione.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ISOLE MAURITIUS

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


MESSICO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


MOLDOVA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


PRINCIPATO DI MONACO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità solo in partecipazione con cittadino italiano o società di diritto italiano.

Non è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Amministratore Delegato o di Presidente di una S.P.A. così come per l'assunzione della carica di Gerente dei una S.N.C. o di una S.A.S.

 


MOZAMBICO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


MYANMAR

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità nei seguenti settori: industria, manifattura, edilizia, commercio, servizi, attività alberghiere, turismo;

è verificata la condizione di reciprocità per la "Joint-venture" a condizione che il conferimento dell'investitore straniero sia di almeno il 35% del capitale in azioni ordinarie.

 


NICARAGUA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


NIGERIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


NUOVA ZELANDA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità limitatamente all'acquisto di immobili di superficie non superiore ai cinque ettari, o di valore non superiore al controvalore in lire di $N.Z. 10 milioni;

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


PAKISTAN

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


PALAU

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


PANAMA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità con l'esclusione di quelle società che si dedicano ad attività relative all'esercizio di ristoranti, bar, pensioni, locali notturni, stazioni di servizio, società di trasporti nazionali, agenzie di commercio e distribuzione al dettaglio.

 


PARAGUAY

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


PERU'

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


POLONIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ROMANIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità con la sola esclusione dei terreni agricoli.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


RUSSIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


SAIPAN e GUAM

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


SAN MARINO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Si prescinde dalla verifica della condizione di reciprocità in considerazione delle ridotte dimensioni del Paese.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


SENEGAL

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- nelle società di import/export il capitale detenuto dal cittadino straniero non può superare il 49%;

- non è consentita la creazione di società finalizzate all'esercizio di attività di "bar-ristorante".

 


SEYCHELLES

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE D1/PARTECIPAZIONE A SOCIETA’:

E' verificata la condizione di reciprocità purché la società stessa non abbia interessi o proprietà immobiliari.

 


SINGAPORE

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di beni fondiari;

è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazioni, per l'acquisto di edifici, o parte di edifici, da destinare ad uso industriale, commerciale o da adibire ad uffici.

È verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di appartamenti in condominio, ad uso residenziale.

Le stesse limitazioni valgono anche per le donazioni e per le successioni.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità;

per quanto concerne le cariche sociali è richiesto che almeno un membro del Consiglio d'Amministrazione abbia residenza stabile in Italia.

 


SIRIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità senza limitazioni per le società di persone;

è verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione di capitale straniero non superiore al 49%, per quanto riguarda le società di capitali;

non è verificata la condizione di reciprocità per le agenzie di commercio.

 


REPUBBLICA SLOVACCA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità nei seguenti casi:

- acquisti a titolo di eredità;

- acquisto da parte di coniuge straniero di cittadino italiano, anche se non residente, a condizione che l'immobile sia di proprietà comune;

- acquisto da parte di uno straniero dal proprio coniuge o dai genitori o dagli avi;

- acquisto a titolo di permuta con bene di eguale valore del bene permutato;

- acquisto a titolo di prelazione in caso di comunione;

- acquisto per accessione, qualora si tratti di costruzione realizzata su terreno proprio.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità;

Non è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione di cariche sociali.

 


SLOVENIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità salva l'ipotesi degli acquisti per successione ereditaria.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

Limitatamente alle società di capitali le cariche di amministratore (unico o delegato) non possono essere ricoperte da cittadini stranieri.

Nel caso di un organo collegiale (es. il Consiglio di Amministrazione) la maggioranza dei membri deve essere di cittadinanza italiana.

 


SOMALIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


SRI LANKA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità per le società di persone;

È verificata la condizione di reciprocità per le S.R.L e le S.P.A nelle quali è anche possibile rivestire cariche sociali.

 


STATI UNITI d'AMERICA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


SUD AFRICA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


SUDAN

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


SVIZZERA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

1) è verificata la condizione di reciprocità per le persone fisiche non residente limitatamente all'acquisto di:

a) abitazioni secondarie, di vacanza ed unità d'abitazione in appart-hotel, con superficie abitabile netta non superiore ai 100 mq;
b) abitazioni secondarie e di vacanza (singole unità immobiliari: ville, fabbricati...) la cui superficie non ecceda i 1.000 mq;

2) è verificata la condizione di reciprocità per gli acquisti per successione ereditaria e per gli acquisti a titolo di permuta;

3) è verificata la condizione di reciprocità per le persone giuridiche straniere limitatamente agli immobili da adibire a sede o stabilimento dell'impresa (principale o secondaria) od a fini produttivi esclusivamente attinenti all'attività economica svolta;

4) non è, comunque, verificata la condizione di reciprocità per i non residenti nei seguenti casi:

a) se l'acquisto dell'immobile è finalizzato ad un investimento di capitali;
b) se si contravviene all'obbligo di mutare la destinazione d'uso del fondo, scopo per cui l'acquisto è stato autorizzato.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1)SOCIETA' DI CAPITALI:

a)S.P.A.

1) è verificata la condizione di reciprocità;

2) è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Consigliere del C.d.A., purché almeno un membro del Consiglio abbia la cittadinanza italiana e sia domiciliato in Italia, mentre non è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Amministratore unico;

b)S.R.L.: è verificata la condizione di reciprocità e non vi sono limitazioni per l'assunzione delle cariche sociali;

2)SOCIETA' DI PERSONE: non è verificata la condizione di reciprocità.

 


TANZANIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


THAILANDIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica;

È verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica straniera con una sede in Italia limitatamente all'acquisto di appartamenti in condominio ed a condizione che la proprietà dello straniero non superi il 40% della superficie totale del condominio.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1) Non è verificata la condizione di reciprocità nei sotto indicati settori (si è preferito conservare la suddivisione thailandese):

-Attività agricole: agricoltura, giardinaggio, silvicoltura, allevamento di bestiame, pesca;
-Attività commerciali: commercio interno di prodotti agricoli locali, commercio di beni immobili, vendita di oggetti di antiquariato o di oggetti d'arte;
-Attività industriali ed artigianali: lavorazione di riso e legno, lavorazione e tessitura della seta, produzione di farina di riso, zucchero, bevande con o senza alcool, ghiaccio (e lavorazioni a freddo), prodotti farmaceutici, prodotti d'oro, argento, niello o bronzo, produzione di legno intagliato o di derivati del legno, oggetti laccati, calce, cemento e derivati, abbigliamento e calzature;
-Attività terziarie: architettura, stampa, pubblicazione di quotidiani, contabilità, pubblicità, mediazione od agenzia, aste, parrucchieri, estetisti, agenzie turistiche, attività alberghiere ad eccezione della gestione alberghiera, fotografia (compreso lo sviluppo e la stampa), lavanderie, sartorie e confezione, trasporto via terra, acqua o aria.

2) è verificata la condizione di reciprocità nei restanti settori

3) è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali.

 


TOGO

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


TUNISIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità nelle società totalmente esportatrici, dove è possibile costituire società con partecipazione di capitale straniero fino al 100%;

È verificata la condizione di reciprocità nelle società che operano sul mercato locale nei settori industriale, agricolo e turistico. In tali settori è possibile che lo straniero detenga il 100% del capitale, fanno eccezione le Agenzie di viaggio ove la partecipazione straniera non può superare il 50%;

È verificata la condizione di nei settori del commercio e dei servizi con una partecipazione straniera non superiore al 50% del capitale sociale

per quanto concerne gli organi societari non c'è alcuna limitazione per le imprese totalmente esportatrici; per quelle che operano sul mercato locale è consentita l'assunzione della carica di Direttore Generale ma solo per lo straniero residente, mentre non è consentita l'assunzione delle cariche di Amministratore delegato o Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

 


TURCHIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità purché il bene da acquistare sia situato in un centro abitato o purché, se si tratti di fondi rustici, la superficie non sia superiore a 30.000 mq;

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità per i non residenti con l'obbligo di apportare un conferimento non inferiore al controvalore in lire di US$ 50.000 (cinquantamila), sempre che si tratti di un solo socio straniero non residente; se i soci stranieri non residenti sono più di uno l'ammontare della loro partecipazione nell'intero capitale può essere stabilito liberamente;

Non vi sono limitazione per quanto riguarda le cariche sociali.

 


UCRAINA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


UGANDA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


UNGHERIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità per i terreni agricoli e per quelli sottoposti a tutela ambientale;

È verificata la condizione di reciprocità per gli stranieri non residenti nei sotto indicati casi:

permuta;

scioglimento di comunione;

donazione da parte di donante cittadino, ma solo entro una cerchia ristretta di parentela;

È verificata la condizione di reciprocità per gli acquisti mortis causa.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


URUGUAY

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


UZBEKISTAN

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


VENEZUELA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità;

Le cariche sociali possono essere ricoperte da cittadini stranieri sempre che vi sia una pur minima partecipazione straniera nel pacchetto azionario della società; il numero delle cariche sociali riservate agli stranieri dovrà essere proporzionale alla percentuale di partecipazione stessa;

 


VIETNAM

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 


YEMEN

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità purché il bene sia finalizzato ad uso abitativo.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

 


ZAMBIA

 

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

 

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità;

È verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali a condizione che almeno la metà degli Amministratori sia residente.